1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sulla politica energetica, la presente legge favorisce e incentiva l'uso e la produzione razionale dell'energia, definita ai sensi del comma 2, e delle materie prime energetiche, in modo da realizzare azioni dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia, all'uso e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione e al ricorso all'energia nucleare.
2. Per produzione razionale di energia si intende quella che si avvale di tecnologie consolidate e sperimentate, utilizzate in modo proporzionale alle loro potenzialità e alla sicurezza di erogazione energetica e in modo inversamente proporzionale ai rispettivi costi di investimento. Gli interventi finalizzati alla produzione razionale di energia devono, altresì, tenere conto e, ove possibile, prevenire i rischi segnalati dalle analisi scientifiche e tecnologiche e adottare le opportune strategie per impedire il diffondersi di atteggiamenti di rifiuto nei confronti delle fonti di energia prescelte non giustificati dall'esistenza di un pericolo.
1. Nella formulazione del piano energetico nazionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce misure, modalità e
1. Ferma restando la responsabilità dello Stato per il fabbisogno energetico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, utilizzando le varie forme di energia, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, esclusa l'energia nucleare, contribuiscono alla produzione energetica nazionale, garantendo la copertura del fabbisogno totale per una percentuale pari al 20 per cento.
2. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a stipulare un accordo per la distribuzione delle quote di produzione energetica di loro competenza.
3. Entro sei mesi dalla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 e in conformità ai princìpi del piano energetico nazionale stabiliti ai sensi dell'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano il rispettivo piano energetico triennale in modo da assicurare il raggiungimento della quota di produzione energetica di loro competenza.
1. La realizzazione di impianti nucleari, inseriti nel piano energetico nazionale, è soggetta alla preventiva individuazione dei
1. L'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, quale organo nazionale preposto alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, su istanza del soggetto richiedente, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e sulla base di apposita conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile di cui all'articolo 5 presentano l'apposita richiesta e la relativa documentazione al Ministero dello sviluppo economico, inviandone, per conoscenza, una copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e
a) il progetto di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa e del tempo necessario alla sua realizzazione;
b)
c) lo studio di valutazione dell'impatto ambientale;
d) un progetto preliminare sulla gestione dei rifiuti radioattivi che verranno prodotti in fase di esercizio dell'impianto;
e) la documentazione sul possesso della capacità tecnica ed economica adeguata, nonché sulla comprovata esperienza nel settore dell'ingegneria nucleare; le società miste pubblico-privato, o i soggetti pubblici e privati, riuniti secondo le modalità del «project financing», possono richiedere l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base del possesso dei requisiti indicati dalla presente lettera anche da parte del solo soggetto privato.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'APAT, non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie osservazioni.
3. L'APAT, entro un mese dalla data di ricevimento, esamina la richiesta e la relativa documentazione e, tenuto conto delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, predispone una relazione con le proprie valutazioni, che trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1, non oltre un mese dalla data di ricevimento
1. La messa in esercizio di un impianto di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è subordinata all'approvazione del rapporto finale di sicurezza, delle procedure operative, delle specifiche tecniche, nonché del programma delle prove nucleari da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'APAT e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Effettuato positivamente il collaudo, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di rilascio della certificazione di avvenuto collaudo e sentita l'APAT, è consentita la messa in esercizio dell'impianto di cui al comma 1, che avviene sotto la vigilanza dell'APAT e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.
1. I rischi derivanti dalla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sono coperti da assicurazione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia nonché dalla normativa comunitaria e internazionale alla quale l'Italia ha dato esecuzione.
2. In caso di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che accrescono la competitività internazionale delle attività produttive italiane, la SACE SpA - Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero provvede ad assicurare i rischi di carattere catastrofico, economico e commerciale che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'APAT, sono determinate speciali misure di incentivazione da assegnare ai nuclei familiari, agli individui e alle imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base dei seguenti criteri:
a) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile godono di una riduzione della tariffa elettrica nazionale, stabilita dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
b) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti
c) la diminuzione di introiti derivante dall'esenzione dall'ICI e dalla TARSU disposta ai sensi della lettera b) è compensata mediante versamento ai singoli comuni di somme equivalenti, determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'alinea.
1. Sulla base di un'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'APAT, che valuta le caratteristiche geomorfologiche del terreno, individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sito del deposito unico nazionale per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di III categoria. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, all'individuazione definitiva del sito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione del sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
2. Il deposito nazionale individuato ai sensi del comma 1 è opera di difesa nazionale.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni, è abrogato.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di garantire la realizzazione dell'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico, ospitano almeno uno tra i seguenti impianti o infrastrutture di interesse nazionale definiti ad alto impatto sociale: termovalorizzatori; impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare ad uso civile; rigassificatori; depositi per lo stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti radioattivi; impianti di smaltimento dei rifiuti; opere necessarie per il loro funzionamento.
2. Gli impianti e le infrastrutture di interesse regionale e le opere di cui al comma 1 sono allocati nei territori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della posizione, della dimensione, della popolazione
a) di risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per la realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente;
b) di un contributo definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato.
1. Qualora l'accordo di cui all'articolo 3, comma 2, non sia raggiunto, il Governo procede a negoziare con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano la quota di produzione energetica di loro competenza sino al raggiungimento della percentuale indicata al comma 1 del citato articolo 3.
2. Qualora l'intesa di cui all'articolo 4, comma 1, non sia raggiunta, all'individuazione dei siti destinati agli impianti di produzione dell'energia nucleare per uso civile si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentiti l'APAT, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio
1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'APAT provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla vigente legislazione, che, per le finalità della presente legge, sono integrate, a decorrere dall'anno 2007, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 2 milioni di euro in favore dell'APAT. Gli altri enti e amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai